Interpretazione del testamento



Le regole interpretative che il codice civile ha predisposto in tema di contratto in genere non sono per lo più ritenute applicabili (non potendo evidentemente farsi alcun utilizzo del rinvio recettizio di cui all'art. 1324 cod.civ. , limitato agli atti tra vivi aventi contenuto patrimoniale) in materia di testamento, atto unilaterale non recettizio a causa di morte. In tale ambito non v'è alcun affidamento da tutelare, né alcuna comune intenzione dei contraenti, trattandosi di atto necessariamente unipersonale.

Si pone inoltre l'esigenza, data la non ripetibilità del testamento, di conferire la maggior forza possibile alla volontà del de cuius. E' evidente che si pone come preliminare il rinvenimento di una volontà certa. Il tema dell'individuazione di un intento chiaro ed univoco può dirsi il presupposto fondamentale dell'attribuzione di un senso al negozio testamentario. Quale rilevanza attribuire ad eventuali elementi estrinseci rispetto al contesto documentale? E' stato deciso al riguardo come sia ammesso fare riferimento a detti elementi soltanto in via sussidiaria, ogniqualvolta dal tenore testuale dell'atto non emerga con certezza la volontà, diversamente dovendosi escludere importanza a tali dati (Cass. Civ., Sez. II, 9180/13).

Nell'atto di ultima volontà può dunque dirsi assolutamente prevalente l'interpretazione soggettiva anziché quella oggettiva nota1 . Le espressioni imprecise si chiariscono con la ricerca di qualsiasi elemento desunto anche da altri atti o scritti del defunto. Si conferisce risalto alle intenzioni del testatore anche per il tramite di una cospicua opera di integrazione. In materia non rinviene infatti applicazione il principio dell'affidamento, nè si ha motivo alcuno di contemperare gli interessi tra le parti. Sarà dunque praticabile un esame che si fonda non soltanto sul tenore letterale della scheda testamentaria, bensì anche sull'esame complessivo di elementi estrinseci, quali la personalità del testatore, le sue abitudini, il suo ambiente, etc. (Cass. Civ. Sez. II, 8668/90). In forza di un'indagine di questa specie sarà possibile approdare anche ad un significato diverso da quello palesato dal tenore letterale del testamento, ogniqualvolta, tenuto conto dei riferiti elementi, emerga con sicurezza che le espressioni adoperate abbiano un senso differente (Cass. Civ. Sez. II, 12861/93). Il limite è quello di un significato contrastante ed antitetico rispetto al tenore letterale e tecnico (Cass. Civ., Sez. II, 7025/2019; Civ., Sez. II, 15931/2015).

In definitiva il fondamento del procedimento ermeneutico in materia di contratti è costituito dalla regola di cui all'art. 1362 cod.civ., in base alla quale si deve ricercare, al di là del senso delle parole, l'intenzione effettiva. Lo stesso principio, depurato dal riferimento specifico e diretto ad un intento comune ai contraenti, vale anche per il testamento, onde per esso le parole vanno intese nel senso esclusivamente soggettivo e personale con riferimento al testatore nota2 .

Che cosa dire delle altre regole di interpretazione soggettiva?

Non è da escludere l'applicazione per analogia dell'art. 1363 cod.civ. che, nell'ambito testamentario assumerebbe il significato di permettere l'apprezzamento sistematico del complesso delle disposizioni (Cass. Civ., Sez. II, 10612/2016) nota3.
Minori possibilità di applicazione si prospettano per gli artt. 1364 e 1365 cod.civ. nota4.

In tema di interpretazione oggettiva , scontata è invece l'inapplicabilità del principio di cui all'art. 1366 cod.civ.. Una valutazione necessariamente negativa può altresì essere riferita tanto all'art. 1368 cod.civ. nota5 quanto agli artt. 1370 e 1371 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 252/85). Quest'ultima norma tuttavia potrebbe essere applicata nel senso che l'atto a titolo gratuito sia da intendersi nel senso meno gravoso per l'obbligato.

Non è invece del tutto pacifico che altrettanto si possa dire per il criterio di cui all'art. 1369 cod.civ. (espressioni con più sensi). Secondo un'opinione nota6 l'applicabilità sarebbe esclusa sulla scorta dell'individuazione del fondamento della regola, da rinvenirsi nella tutela dell'affidamento. In astratto si può tuttavia immaginare che un'espressione polisenso abbia bisogno di essere interpretata: in buona sostanza si tratta comunque di giungere alla volontà del testatore e non al senso più conveniente alla natura ed all'oggetto dell'atto.

Quanto al principio di conservazione di cui all'art. 1367 cod.civ. la sua importanza nella materia in esame è certa, essendo ispirata l'intera operazione ermeneutica avente ad oggetto la volontà testamentaria al rispetto ed al recupero di un significato utile di essa nota7 .

Note

nota1

In tema di interpretazione del testamento "si deve avere riguardo alla volontà genuina ed intima del testatore, che è preminente sul significato letterale della disposizione scritta" (Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1960, p.336). Analogamente Grassetti, voce Interpretazione dei negozi giuridici "mortis causa" (dir.civ. ), in N.mo Dig.it., vol. VIII, p. 907; Canepa, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 586.
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nota2

La giurisprudenza è concorde nell'attribuire massima rilevanza alla volontà soggettiva del testatore: Cass.Civ. Sez. II, 3282/72 ; Cass.Civ. Sez. II, 1368/71 .
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nota3

In tal senso Triola, L'interpretazione del testamento, in Vita not., 1978, p 1008; Perego, Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti, in Foro pad., vol. I, 1970, p. 547.
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nota4

Queste ultime norme sono infatti ispirate a criteri di ragionevolezza (Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.415), che in materia testamentaria sarebbero destinate a cadere ogniqualvolta risultasse una diversa volontà del testatore, il quale ben avrebbe potuto volere disposizioni "irragionevoli" (Baralis, L'interpretazione del testamento, in Successioni e donazioni, vol.I, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.933).
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nota5

Sono di questa opinione Ferrero, Interpretazione testamentaria, negotium mixtum, collazione, in Giur.it., vol. I, 1984, p. 51; Gallo, Limiti all'applicabilità al testamento delle norme di ermeneutica riguardanti il contratto, in Giur.compl.Cass.Civ., vol. III, 1950, p. 544; Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1977, p. 244, sul rilievo che non si pone, in materia successoria, il problema di dirimere il contrasto tra opposti interessi. In giurisprudenza si è ritenuto applicabile il criterio ermeneutico delle pratiche generali interpretative: Cass. Civ. Sez. II, 458/74.
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nota6

Grassetti, cit., p. 909; Rescigno, Interpretazione del testamento, Napoli, 1952, p. 23 e ss.
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nota7

De Cupis, Il principio di conservazione nell'interpretazione dei testamenti, 1947, p. 81; Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952, p. 59; Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., vol. IV, Torino, 1980, p. 279.
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Bibliografia

  • BARALIS, Il testamento per relationem, Padova, Successioni e donazioni di Rescigno, I, 1994
  • BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, XV, 1950
  • CANEPA, Dei contratti in generale, Torino, Comm.cod.civ., Cendon, IV, 1999
  • DE CUPIS, Il principio di conservazione nell'interpretazione dei testamenti, 1947
  • FERRERO, Interpretazione testamentaria, negotium mixtum, collazione, Giur.it., I, 1984
  • GALLO, Limiti all'applicabilità al testamento delle norme di ermeneutica riguardanti il contratto, Giur.compl.Cass.Civ., III, 1950
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
  • GRASSETTI, Interpretazione dei negozi giuridici "inter vivos", Torino, N.sso Dig. it., VIII, 1962
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
  • PEREGO, Interpretazione del testamento e norme sull'interpretazione dei contratti, Foro pad., I, 1970
  • RESCIGNO, Interpretazione del testamento, Napoli, 1952
  • TRIOLA, L'interpretazione del testamento, Vita not., 1978

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