In materia testamentaria vi sono regole interpretative speciali.
L'art.
625 cod. civ. dispone ad esempio che qualora la persona dell' erede o del legatario sia stata erroneamente indicata, comunque la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti, risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare (
falsa demonstratio non nocet ). Parimenti, a livello soggettivo, ai sensi del II comma della norma riferita, la disposizione testamentaria ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
E' chiaro che deve essere assolutamente certa l'identificazione della reale volontà del testatore
nota1 : solo in questo caso è consentito superare quello che, in tema di contratto, equivarrebbe ad un errore ostativo (es.: il testatore esprime la volontà di nominare erede universale il caro nipote Mevio che lo ha assistito negli ultimi anni mentre egli ha un unico nipote che si chiama Filano). Si tratta in fondo di un'applicazione dell'art.
1362 cod. civ. (Cass. Civ. Sez. II,
5604/01 ).
La controprova di quanto si va dicendo è costituita dal modo di disporre dell'art.
628 cod.civ., ai sensi del quale, inversamente, è nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata
nota2 .
Una speciale regola viene dettata dall'art.
629 cod. civ. in materia di disposizioni a favore dell'anima: il II comma di detta norma, come d'altronde il successivo art.
630 cod. civ. possiede una valenza integrativa della dichiarazione testamentaria
nota3 .
Le disposizioni a favore dell'anima (le quali sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine) si considerano infatti come un onere a carico dell' erede o del legatario
nota4 .
Ai sensi dell'art.
630 cod. civ. le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l' uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, si intendono (all'evidente scopo di conferire alle stesse un valore che l'indeterminatezza di esse valga a caducarle) fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte.
In quest'ultimo caso si tratta più che di una regola ermeneutica di una regola integrativa, essa costituisce infatti una disposizione che va a sostituire di diritto una determinazione che fa difetto
nota5 .
Ulteriore norma connotata da una funzione interpretativa è l'art.
659 cod. civ., ai sensi del quale qualora il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
Essa rende possibile l'accertamento dell'effettiva intenzione del testatore, impedendo la formazione di presunzioni
nota6 .
Infine in forza della norma dispositiva di cui all'art.
660 cod. civ. il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall' articolo
438 cod. civ., salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Note
nota1
In tal senso Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol. I, Milano 1952, p. 442; Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p. 466.
top1nota2
Caramazza, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, in Comm. cod. civ., dir. da De Martino, Novara, 1973, p. 230, precisa che la disposizione testamentaria è nulla quando non è possibile determinare interpretativamente, senza ricorrere ad un'arbitraria attività costitutiva o integrativa della volontà del testatore, il soggetto istituito.
top2nota3
Analogamente Marinaro, Delle successioni testamentarie, in Cod. civ. annotato, Libro secondo, Torino, 1980, p. 303.
top3nota4
In tal senso De Cupis, Brevi osservazioni sulle disposizioni a favore dell'anima, in Dir. e giur., 1961, p. 343.
top4nota5
Così Caramazza, cit., p.241
top5nota6
Perego, I legati, in Trattato Rescigno, vol. VI, Torino, 1982, p. 219; Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p. 84.
top6Bibliografia
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt.587-712, Novara, Comm.cod.civ., De Martino, 1978
- DE CUPIS, Brevi osservazioni sulle disposizioni a favore dell'anima, Dir.e giur., 1961
- F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
- GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952
- MARINARO, Delle successioni testamentarie, Torino, Cod.civ.annotato, 1980
- MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
- PEREGO, I legati, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, VI, 1997