Interpretazione della volontà testamentaria: significato letterale ed intento del disponente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15931 del 28 luglio 2015)

In tema di interpretazione di un testamento, la volontà del testatore, alla stregua del principio generale di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, sicché il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, purché non contrastante e antitetico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito secondo cui l'espressione "somma", utilizzata dal testatore, dovesse intendersi nel significato proprio di "somma di denaro", e la generica dichiarazione di revoca espressa delle precedenti disposizioni dovesse ritenersi circoscritta alla sola frazione mobiliare del patrimonio del de cuius).

Commento

(di Daniele Minussi)
La regola generale di interpretazione dettata in tema di contratto vale anche per il negozio testamentario, ovviamente incentrata sulla ricognizione della volontà del solo testatore, dunque anche in un senso assai più libero rispetto al tenore testuale. In forza di un'indagine di questa specie sarà possibile approdare anche ad un significato diverso da quello palesato dal tenore letterale del testamento, ogniqualvolta, tenuto conto dei riferiti elementi, emerga con sicurezza che le espressioni adoperate abbiano un senso differente rispetto a quello superficialmente manifestato.

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