Istituzione d'erede nella legittima e nella disponibile con obbligo per l'erede di ulteriormente testare in favore dei nipoti. L'effettiva volontà del testatore deve essere condotta in riferimento all’intero contenuto dell'atto di ultima volontà. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10612 del 23 maggio 2016)

La qualificazione di una disposizione testamentaria, nel caso di specie quale sostituzione fedecommissaria o lascito sottoposto a condizione, costituisce quaestio voluntatis; il giudice è tenuto pertanto ad indagare l’effettiva volontà testamentaria, anche attraverso la valutazione dell'insieme delle espressioni usate dal de cuius.

Commento

(di Daniele Minussi)
Con la disposizione testamentaria sottoposta all'attenzione dei Giudici, il testatore aveva istituito la moglie erede universale, attribuendo alla stessa sia la porzione legittima, sia la disponibile, tuttavia a lei sostituendo (per il tramite dell'obbligo di testare in un certo modo), secondo un ordine successivo, i nipoti. Essi infatti avrebbero ereditato i beni alla morte della moglie, la quale sarebbe stata obbligata a disporre a propria volta in loro favore nel suo testamento, gravata dunque dell'obbligo di conservazione e restituzione, ad eccezione dei frutti. Aggiungeva il testatore una clausola in forza della quale, nell'ipotesi in cui la moglie non avesse testato nel modo indicato (cosa in effetti accaduta), la medesima non avrebbe potuto godere se non della porzione legittima, mentre la disponibile sarebbe stata da dividere tra i predetti nipoti.
Ne seguiva la declaratoria del giudice di merito della nullità della disposizione, in quanto integrante gli estremi di una sostituzione fedecommissaria, vietata ex art. 692 cod.civ..
La S.C. ha tuttavia respinto questa conclusione sulla scorta della considerazione in base alla quale i nipoti, in forza della dinamica di funzionamento della clausola condizionale, avrebbero ben potuto essere considerati eredi diretti del testatore, senza l'interposizione di alcun ordine successivo.

Aggiungi un commento