Testamento olografo: criteri interpretativi della volontà del testatore. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7025 del 12 marzo 2019)

Nell’interpretazione del testamento occorre aver di mira la volontà espressa dal testatore nella scheda testamentaria, potendosi ricorrere ad elementi estrinseci solo per risolvere parole o espressioni dubbie all'esclusiva finalità di ricostruire l'effettiva intenzione del suo autore. E' pertanto precluso all’interprete avvalersi di tali dati estrinseci per giungere al risultato di attribuire alla disposizione testamentaria un contenuto nuovo, cioè non espresso nel testamento.
L'interpretazione del testamento si caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria e non di ogni singola disposizione. Solo allo scopo di superare eventuali dubbi sull'effettivo significato di parole ed espressioni usate dal testatore deve farsi riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura, la mentalità, le abitudini espressive e l'ambiente di vita del testatore medesimo. Così il giudice del merito, il cui accertamento è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, nella doverosa ricerca di detta volontà, può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purchè non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius. Il rispetto dei criteri ermeneutici, che mirano a ricostruire l'effettiva volontà del testatore come espressa nel testamento, impedisce tuttavia qualsiasi operazione che porti ad integrare, sulla base dei suddetti elementi valutativi, ab extrinseco tale volontà, attribuendo ad essa contenuti inespressi ovvero diversi da quelli risultanti dalla dichiarazione stessa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie è stata cassata la decisione della corte di merito con la quale era stata interpretata l'espressione testuale "per fini di culto e di religione" contenuta nella scheda testamentaria, nel senso che gli immobili che ne costituivano l'oggetto fossero destinati per il ricovero ed il mantenimento dei sacerdoti poveri. Il tutto, tra l'altro, sulla base di una missiva dattiloscritta, dunque di un documento privo dei requisiti dell'olografia.

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