L'imprenditore che sia stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale, in quanto non in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (art.
5 legge fall.), non può rivestire gli uffici tutelari fino al momento in cui non sia cancellato dal registro dei falliti (art. 350, n.
5 cod. civ. rimasto invariato pur in esito all'eliminazione del detto registro per effetto dell'art.
47 D. Lgs. 5/06, portante riforma delle procedure concorsuali )
nota1. Si tratta di una vera e propria ipotesi di incapacità giuridica, avendo a che fare con la possibilità astratta di essere titolare dei poteri giuridici afferenti all'ufficio tutelare.
Il fallimento può essere dichiarato anche successivamente alla cessazione dell'attività di impresa. Ai sensi dell'art.
10 l.f.) infatti la pronunzia può intervenire entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. E' salvo l'apprezzamento della eventuale continuazione dell'impresa (anche se non basta effettuare un pagamento per poter concludere nel senso della continuazione cfr. Cass. Civ., Sez. VI-I,
16107/2014).
Dal punto di vista negoziale, l'intervenuto perfezionamento di un atto che il fallito non avrebbe potuto compiere (ad esempio la vendita di un bene), produce inefficacia dello stesso con riferimento ai creditori (Cass. Civ., Sez. III,
26908/2014)
Note
nota1
Cfr. Ferrara, Il fallimento, Milano, 1974, p. 608 e pp. 269 e ss..
top1Bibliografia
- FERRARA, Il fallimento, Milano, 1974
Prassi collegate
- Studio n. 19-2020/E, Morte del fallito in corso di fallimento (poi morte del debitore in pendenza della liquidazione giudiziale)
- Quesito n. 47-2015/A, Svizzera – enti: vendita di bene di società svizzera fallita
- Quesito n. 120-2014/I, Vendita in sede di procedura fallimentare in assenza di comitato dei creditori. modalità di trascrizione della vendita
- Quesito n. 491-2014/I, Fallimento di imprenditore in comunione legale ed effetti della chiusura del fallimento
- Quesito n. 723-2013/C-E, Trasferimento per atto notarile nelle vendite fallimentari
- Quesito di Impresa n. 815-2013/I, Capacità negoziale di società interamente partecipata da soggetto fallito
- Quesito n. 487-2013/I, Inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale ex art. 216 l. fall. e cessione o affitto di azienda
- Quesito n. 192-2012/I, Conferimento in trust di beni del fondo patrimoniale da parte di coniugi falliti
- Quesito n. 780-2013/I, Costituzione di s.a.s. da parte di fallito ammesso al fondo di solidarietà per le vittime dell’usura
- Quesito n. 597-2013/I, In tema di capacità del fallito
- Quesito n. 163-2013/I, Fallimento di società cooperativa ed assegnazione di alloggi
- Quesito n. 83-2012/I, Effetti della sentenza di revoca del fallimento non ancora passata in giudicato
- Studio n. 94-2008/I, Capacità del fallito e attività notarile
- Quesito n. 31-2006/I, Fallimento e partecipazione a sas come accomandante
- Studio di impresa n. 163-2012/I, I limiti all'attività negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali