Dichiarazione di fallimento: dies a quo di decorrenza del termine annuale della cessazione dell’attività d'impresa. (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 16107 del 14 luglio 2014)

Ai fini della decorrenza del termine annuale dalla cessazione dell'attività, intendendosi quest'ultima come il concreto esercizio dell'attività di impresa, entro il quale, ai sensi dell'art. 10 legge fall., può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, anche la dismissione di tale qualità deve intendersi correlata al mancato compimento, nel periodo di riferimento, di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa, e il relativo apprezzamento compiuto dal giudice del merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie la società aveva provveduto a pagare antichi debiti scaduti anche successivamente al momento in cui era stata effettuata la cancellazione dal registro delle imprese. Tale attività (nonchè la permanenza di un sito internet aziendale) non è stata reputata tale da determinare un giudizio positivo circa la continuazione dell'attività che rende praticabile, ai sensi dell'art.10 l.f., l'emanazione di una sentenza dichiarativa di fallimento.

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