Impresa sociale: attività di direzione e controllo




L'assetto proprietario e l'eventuale controllo o sottoposizione ad attività di coordinamento dell'impresa sociale è un elemento rilevante e che ne può chiarire le effettive finalità. Per tale motivo l'art. 4 D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112 dedica a questo aspetto una specifica disciplina. All'attività di direzione e controllo di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Capo IX del Titolo V del Libro V e l'art. 2545 septies cod. civ. . L'art.4 contiene inoltre una presunzione legale: si considera comunque esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.

I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. Essi sono anche tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata predisposto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9.

Il III comma della norma in esame apri contiene poi un divieto. Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, II comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale. Quando una decisione fosse stata assunta con il voto o l'influenza determinante di tali soggetti in violazione del divieto in parola, il relativo atto sarebbe annullabile, potendo essere impugnato entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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