Cass. civile, sez. III del 1975 numero 1409 (14/04/1975)


La semplice difficultas praestandi, cioè qualsiasi causa sopravvenuta che renda più oneroso l'adempimento, non esclude la responsabilità per inadempimento, presunta ex art. 1218 cod.civ., poichè l'inadempimento incolpevole può configurarsi solo quando esso sia determinato da causa non imputabile al debitore. Tale ipotesi si verifica ogni volta che la prestazione sia divenuta soggettivamente ed oggettivamente impossibile ovvero quando sia intervenuto un fatto impeditivo estraneo ed incoercibile, indipendente, in quanto tale, dalla volontà del debitore, e non già quando sia rimasta al debitore la facoltà di determinare la propria condotta, restando a tal fine del tutto indifferenti i motivi che tale volontà abbiano determinato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1975 numero 1409 (14/04/1975)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti