Si parla di
dovere giuridico come di quella situazione giuridica soggettiva passiva che consiste nella necessità di conformare la propria condotta a determinate regole giuridiche
nota1. Il termine viene propriamente usato in relazione al lato passivo di diritti soggettivi assoluti. In questo senso si parla anche di dovere generico
nota2. Esso si identifica in quella posizione passiva per cui una generalità indifferenziata di individui (individuati come terzi anche se tecnicamente è Tertius il soggetto ulteriore rispetto a Primus ed a Secundus, parti di un accordo, di un contratto, mentre per quanto qui importa terzo è, assai più genericamente, ogni soggetto diverso rispetto al titolare di un diritto che pure non vive nell'ambito di un rapporto giuridico) è tenuta a non porre in essere atti lesivi del diritto altrui (condotta negativa generica, obbligo generico di astensione).
Per fare un esempio, con riferimento al diritto di proprietà, secondo l'opinione comune, incombe a tutti i soggetti diversi dal titolare il dovere generico di non entrare nel fondo in difetto di consenso del titolare; in relazione al diritto personalissimo di integrità personale altrettanto incombe su tutti i consociati il dovere generico di non ledere il titolare.
Note
nota1
Cfr. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, pp.347 e 348; Irti, Due saggi sul dovere giuridico, Napoli, 1973; Frosini, Diritto soggettivo e dovere giuridico, in Riv. dir. civ., 1961, p.115 e ss.
top1nota2
Così p.es. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.61. Vari Autori peraltro preferiscono utilizzare l'espressione dovere d'astensione. Si vedano, tra gli altri, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.61; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.74.
top2 Bibliografia
- FROSINI, Diritto soggettivo e dovere giuridico, Riv.dir.civ., 1961
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- IRTI, Due saggi sul dovere giuridico, Napoli, 1973