Obbligazione



Delineato il concetto di dovere generico occorre introdurre quello specifico che corrisponde ad una situazione giuridica passiva comunque sussumibile sotto la categoria dei doveri, ma che più propriamente, in quanto dedotta all'interno di un rapporto giuridico in senso proprio, viene appellata "obbligazione".

Essa consiste in quella condotta positiva o negativa, necessaria per il diritto, che uno o più determinati soggetti, individuati come "debitori", occorre tengano nei confronti di uno o più altri, denominati come "creditori".

Nell'accezione più ampia il termine "obbligazione" è comprensivo sia dell'obbligazione in senso stretto, in cui il comportamento del debitore, appellato "prestazione" è suscettibile di valutazione economica nota1 (art. 1174 cod.civ. ), come accade ad esempio nel caso in cui colui che ha acquistato un bene è tenuto a corrisponderne il prezzo, sia dell'obbligo, in cui difetta il carattere patrimoniale della condotta alla quale è tenuto il soggetto passivo (es.: obblighi di natura familiare).

Si impone altresì di mettere a fuoco il rapporto tra "obbligazione" e "debito".

Un soggetto può infatti essere "obbligato", come nel caso in cui Tizio sia debitore di una somma di denaro a favore di Caio, creditore. In concreto può tuttavia accadere che Tizio non sia ancora tenuto concretamente a porre in essere la condotta corrispondente all'obbligazione. Si pensi al caso in cui sia previsto un termine per provvedere al pagamento.

Nell'esempio fatto l'"obbligazione" è attuale, non lo è ancora il "debito" nota2.

Note

nota1

Così, tra gli altri, Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.348; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.81.
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nota2

Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.591.
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Bibliografia

  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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