Il trasporto è definibile come quel contratto con cui una parte (il vettore) si obbliga, a fronte della corresponsione di un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art.
1678 cod.civ.)
nota1. Tale attività non implica indispensabilmente l'assunzione della qualità di imprenditore, che è usuale in colui che la svolge professionalmente in modo organizzato
nota2.
Riveste la qualifica di vettore sia colui che si obbliga ad effettuare il trasporto avvalendosi dei propri mezzi, sia colui che assume lo stesso impegno utilizzando mezzi altrui
nota3.
Se il trasporto è riferito alle persone il viaggiatore, trasportato, viene appellato anche committente. Quando invece il trasporto riguarda cose, colui che conclude il contratto assume il nome di mittente. Particolare rilevanza assume il fatto che il mittente spesso non coincide con il destinatario, ciò che consente di configurare il trasporto come contratto a favore di terzo, ove il terzo è per l'appunto il destinatario della consegna
nota4.
Note
nota1
Grigoli
, Il trasporto, in Trattato di dir. priv., dir. da Rescigno, XI, Torino, 1984, p.743.
top1nota2
Asquini, voce
Trasporto in N.sso Dig. It., p.566.
top2nota3
Flamini, in Cod. civ. ann., a cura di Perlingieri, p.1170.
top3nota4
Così Bigliazzi-Geri,
Istituzioni di diritto civile, vol.III, Genova, 1980, p.385.
top4Bibliografia
- ASQUINI, Trasporto, NDI
- FLAMINI, Codice civile annotato, a cura di Perlingieri
- GRIGOLI, Il trasporto, Torino, Trattato Rescigno, XI, 1984