Cass. Civ., Sez. I, n. 12143/2006. Scelta del luogo di sepoltura in assenza di disposizioni testamentarie.

Ogni persona fisica può scegliere liberamente le modalità e il luogo della propria sepoltura, mediante disposizione testamentaria. La mancanza di una simile disposizione, peraltro, non preclude l’accertamento circa l’intervenuta manifestazione di volontà in ordine alle modalità e al luogo della sepoltura, manifestazione di volontà che può essere espressa senza rigore di forme attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti, essendo rimesso al giudice del merito l’apprezzamento sulla esistenza e sul contenuto di un simile mandato.

Commento

Atto post mortem exequendum contenuto in un negozio di ultima volontà, concepito come mero atto veicolato dal "contenitore" testamentario, o mandato post mortem exequendum (valido in quanto non implicante violazione del divieto di cui all'art.458 cod.civ.)?
Entrambe le ipotesi sono praticabili in riferimento alla disposizione con la quale vengono indicate le modalità di esecuzione della propria sepoltura.

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