Revocabilità degli atti post mortem



Sono gli atti post mortem (vale a dire quelle disposizioni che sono soltanto occasionalmente veicolabili da un testamento) revocabili? La questione non è senza importanza: si ponga mente al caso di Tizio che, dopo aver riconosciuto Caio come proprio figlio naturale in un testamento olografo, confezioni in un tempo successivo un nuovo testamento che revochi in tutto quello redatto precedentemente. Occorre al riguardo avere come termine di riferimento la disciplina propria di ciascuna specie di atto in dipendenza della natura giuridica di esso, senza cioè farsi fuorviare dalla circostanza inessenziale del veicolo testamentario.

Vi sono ad esempio disposizioni non aventi carattere patrimoniale che possono comunque definirsi come aventi effetti tipicamente testamentari: si pensi alla riabilitazione dell'indegno, alla designazione del tutore o del protutore, alla designazione del soggetto che curi l'esecuzione delle disposizioni a favore dell'anima. Non v'è motivo alcuno perchè esse non possano venir revocate dal disponente nota1 . Altre disposizioni, al contrario, non sembra possano essere revocate, non potendo esser ricondotte neppure accessoriamente ad una natura testamentaria. Così non sarà revocabile il riconoscimento di figlio naturale (cfr. l'art.256 cod.civ. che espressamente si esprime in questo senso). Analogamente si dovrà concludere per la confessione (art.2735 cod.civ. ) e per il riconoscimento di debito. E' il caso di segnalare che in questi casi non vengono in esame atti negoziali, bensì meri atti, dichiarazioni di scienza, i cui effetti sono collegati dalla legge alla dichiarazione consapevole e volontaria del soggetto (Cass.Civ. Sez. II, 829/75 ) nota2.

Note

nota1

Si ritiene (Giampetraglia, La revoca testamentaria, in Successioni e donazioni, vol.I, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.1266) che la revoca del testamento si estenda anche alle disposizioni aventi carattere non patrimoniale, ad eccezione di quelle la cui natura esclude ogni forma di revocabilità.
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nota2

Si reputa (Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.471) perciò che la revoca di siffatti atti possa essere attuata solo fornendo la prova del fatto che l'atto (oggetto di revoca) sia stato determinato da un errore di fatto o da violenza, elementi, cioè, che abbiano viziato la coscienza e volontarietà del testatore al momento del compimento dell'atto post mortem.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • GIAMPICCOLO, In tema di simulazione dei negozi unilaterali, Foro pad., I, 1966

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