Codice Civile art. 1852


SEZIONE V Delle operazioni bancarie in conto corrente (DISPOSIZIONI DA PARTE DEL CORRENTISTA)
1. Qualora il deposito, l' apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l' osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1852"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti