Codice Civile art. 1278


DEBITO DI SOMMA DI MONETE NON AVENTI CORSO LEGALE
1. Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1278"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti