Cass. civile, sez. III del 1999 numero 102 (08/01/1999)


Nel contratto di assicurazione l' onere della forma scritta "ad probationem" ex art. 1888 cod. civ. è rispettato quando l' assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio, nella quale si dica che l' assicurato medesimo ha ricevuto ed accettato le condizioni generali di polizza.

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