Cessione di quota di società a responsabilità limitata. Mero formalismo ad regularitatem. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 25626 del 27 ottobre 2017)

L'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6/2003, disciplina (al pari dell'art. 2470 c.c., nel testo in vigore) la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem. Ne deriva che, in presenza di un contratto di opzione di acquisto di quote di una società a responsabilità limitata, che conferisca ad una parte la facoltà di accettare la proposta di vendita formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall'accettazione dello stipulante, non essendo richiesta né l'adozione di una forma particolare né la stipulazione con un unico atto di cessione ed in un unico contesto temporale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Lo speciale formalismo previsto dall'art. 2470 cod.civ. ai fini del trasferimento delle quote di srl non è prescritto dalla legge nè ad substantiam actus, nè ad probationem. La norma prevede infatti che la cessione delle quote di s.r.l. proceda in forza di atto autenticato nelle sottoscrizioni. Il formalismo è tuttavia semplicemente funzionale al deposito dello stesso entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto presso il Registro delle imprese e non più a far tempo dall'iscrizione nel libro dei soci, abolito dall'art.16 della L. 28 gennaio 2009, n.2. Sbaglia, conseguentemente, il Giudice di merito quando reputa indispensabile la stipula per atto pubblico in contestualità di tutti gli atti di vendita delle quote afferenti le offerte di vendita. Occorreva piuttosto valutare, sussistendo un contratto di opzione, il tempo dell'espressione del consenso dell'opzionario che vale a scandire il momento dell'effetto traslativo in ordine alle quote.

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