Mancata riproduzione nel contratto di cessione di quote di pattuizione contenuta nell'accordo preliminare. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 662 dell'11 gennaio 2022)

L'omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinunzia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Ne consegue che il giudice è tenuto ad indagare sulla concreta intenzione delle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell'opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell'accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a "formalizzare" la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La forma scritta per l'atto di cessione delle quote di società non è richiesto nè ad substantiam actus nè ad probationem tantum, bensì semplicemente per dar corso alla pubblicità presso il registro delle imprese. Questa considerazione apre la porta ad una rilevante conseguenza: la clausola che fosse stata omessa nel contratto definitivo di cessione di quote, eventualmente difforme rispetto alla negoziazione preliminare potrebbe essere "recuperata" qualora risultasse la prova che le parti non avrebbero inteso espungerla dal congegno contrattuale.

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