Cass. Civ., sez. I, n. 20699/2007. Sufficiente indicazione del credito garantito ai fini della prelazione nel pegno.

Agli effetti dell'art. 2787, comma III, c.c., in tema di prelazione del creditore pignoratizio,la sufficiente indicazione del credito garantito può essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino all' identificazione del credito in questione, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili all' individuazione del credito e della cosa.

Commento

Il requisito formale (ipotesi di forma ad regularitatem, necessaria per il conseguimento della prelazione in favore del creditore) si reputa osservato anche nell'ipotesi di determinazione indiretta (come nel caso in cui la scrittura costitutiva del pegno faccia riferimento ad elementi esteriori, comunque presenti).

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