Codice Civile art. 2490-bis


CONTRATTI CON IL SOCIO UNICO
1. I contratti tra la società e l' unico socio o le operazioni a favore dell' unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui all' articolo 2475-bis, essere trascritti nel libro indicato nel numero 3 del primo comma dell' articolo 2490 o risultare da atto scritto.
2. I crediti dell' unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione.
(Il presente articolo non è stato riproposto nelle nuova formulazione del Capo VIII del Titolo V stabilita dall'art.4 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

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