Il patrimonio è un requisito essenziale della persona giuridica fondazione, dotata di perfetta autonomia. Gli amministratori non rispondono in proprio dei debiti della fondazione. L'ipotesi di responsabilità di cui all'art.
33 cod.civ., relativa all'eventualità del riconoscimento dell'ente non seguita da tempestiva iscrizione è venuta meno in esito all'abrogazione della norma predetta in dipendenza del D.P.R.
361/00 .
L'esistenza e la consistenza delle risorse patrimoniali della fondazione rappresenta la garanzia generica per i terzi
nota1 e deve essere oggetto di specifico apprezzamento ai sensi del IV comma dell'art.
1 del predetto D.P.R. 361/00. La norma, in particolare, prescrive che tali dati debbano essere dimostrati "da idonea documentazione allegata alla domanda" (di riconoscimento)
nota2.
La tradizionale e meno recente definizione di fondazione come ente costituito da un patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo, accentuava proprio l'attenzione, su questo aspetto, vale a dire sull'elemento oggettivo consistente nella consistenza patrimoniale.
Attualmente la realtà delle fondazioni si qualifica in modo diverso. A fronte di casi in cui la fondazione, esercitando in via strumentale attività commerciali, trae da queste i mezzi per realizzare il proprio scopo, vi sono ipotesi in cui le attività idonee a consentirne l'operatività provengono da rendite future. Non sembra tuttavia sufficiente, alla stregua della vigente normativa, indicare nell'atto costitutivo le fonti dalle quali la fondazione intenda trarre i sussidi economici funzionali al perseguimento dei propri fini
nota3.
I controlli dell'autorità governativa sugli acquisti immobiliari e a titolo gratuito, finalizzati a prevenire il fenomeno della cosiddetta manomorta, risultano ormai aboliti in seguito all'abrogazione dell'art.
17 cod.civ.
nota4.
Note
nota1
Si veda p.es. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1978, p.112.
top1nota2
Circa il sindacato circa la congruenza dei mezzi economici da operarsi in sede di riconoscimento della fondazionenel tempo antecedente l'entrata in vigore del D.P.R.
361/00 , cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.190.
top2nota3
Così, tra gli altri, Ferrara, Le persone giuridiche, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli, Torino, 1958, p.63; Vittoria, Le fondazioni culturali e il consiglio di amministrazione, Napoli, 1976, p.29.
top3nota4
E' stato deciso nel senso della non indispensabilità del procedimento tutorio anche nell'ipotesi di fattispecie
in itinere, essendo stato reputato al riguardo sufficiente che la procedura fosse ancora in corso al tempo dell'entrata in vigore della novella eliminatrice del regime autorizzatorio: cfr. Cass. Civ. Sez. II,
24813/08 )
top4Bibliografia
- VITTORIA,, Le fondazioni culturali ed il consiglio di amministrazione, Napoli, 1976
Prassi collegate