Relativamente alla successione dei figli si è posto il problema
se il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale (la quale produce gli stessi effetti del primo),
operino retroattivamente sin dal giorno della nascita del figlio ovvero sortiscano la propria efficacia solamente dal momento in cui si perfezionano rispettivamente come dichiarazione del genitore o come pronunzia giudiziale. La questione non è meramente teorica, potendo avere ricadute operative rilevanti. Secondo l'opinione ormai dominante in dottrina ed in giurisprudenza,
tutti gli effetti del riconoscimento e della dichiarazione giudiziale hanno valenza ex tunc, con effetto quindi retroattivo al momento della nascita (cfr. Cass.Civ. Sez. I,
1196/61 e Cass.Civ. Sez.I,
1584/81 )
nota1. Infatti la natura dichiarativa della sentenza e quella meramente ricognitiva del riconoscimento servono unicamente a far emergere sul piano giuridico un fatto al cui verificarsi sorge da subito la qualità di figlio
nota2. Ne discende che
anche il figlio che abbia acquisito il corrispondente status in forza di pronunzia emessa in esito all'azione proposta successivamente alla morte del genitore, deve considerarsi chiamato alla di lui successione. Si ritiene infatti che il figlio ha diritto di venire all'eredità sia che la successione del genitore si apra durante il giudizio di accertamento della filiazione, sia che la sentenza sia stata pronunciata su domanda proposta contro gli eredi dopo la morte del genitore ai sensi dell'art.
276 cod.civ..
Il riconoscimento volontario, essendo operato dal genitore nel tempo necessariamente precedente alla sua morte, non dà luogo a dubbi relativamente ai suoi effetti sulla successione. Nel caso invece che il riconoscimento preceda la nascita del figlio e abbia luogo da parte di entrambi i genitori quando questi sia quindi solo concepito, il figlio nato succederà al padre venuto meno prima della nascita come figlio postumo
nota3.
La successione legittima opera anche a seguito del riconoscimento del figlio premorto al genitore. L'art.
255 cod.civ. dispone, a tal riguardo, che il riconoscimento di figlio premorto può aver luogo in favore dei suoi discendenti. A seguito del riconoscimento del figlio, quindi, solo i figli riconosciuti acquistano nei confronti dell'ascendente il diritto agli alimenti (art.
433, III comma, cod.civ.) e solo essi saranno chiamati a succedere al loro ascendente per effetto della rappresentazione
ex art.
468 cod.civ. . A ciò deve aggiungersi che la vocazione dei figli riconosciuti o dichiarati giudizialmente non è esclusa da quella di altro successibile.
Essi, infatti, concorrono e sono limitati nella loro vocazione soltanto per effetto della successione del coniuge del de cuius, onde escludono tutti gli altri successibili. Note
nota1
Cfr. Cicu, Successione legittima e dei legittimari, Milano, 1947, p.168.
top1nota2
Cirillo, La successione dei discendenti, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Milano, 1994, p. 570; Azzariti-Iannacone, Successione dei legittimari e successione dei legittimi, in Giur.sist.dir.civ. diretta da Bigiavi, Torino, 2000.
top2nota3
Cfr. Azzariti-Iannacone,
op.cit., p.344
top3Bibliografia
- AZZARITI-IANNACONE, Successione dei legittimari e successione dei legittimi, Torino, Giur.sist.dir.civ. Bigiavi, 2000
- CICU, Successione legittima e dei legittimari, Milano, 1947
- CIRILLO, Disposizioni condizionali e modali, Padova, Successioni e donazioni, I, 1994