La situazione successoria dei figli che possono essere o non essere riconosciuti (previa autorizzazione del Giudice) in quanto incestuosi (art.
251 cod.civ. ) è assolutamente peculiare.
L'
art.580 cod.civ. prevede infatti a favore degli stessi un trattamento la cui natura giuridica esamineremo partitamente. In questa sede è possibile osservare come quest'ultima norma, che già aveva subito profonde modifiche a seguito della riforma del diritto di famiglia portata dalla Legge 151/75, è stata novellata dall’art. 79, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014
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L'attuale disciplina è completamente diversa da quella previgente proprio in base al venir meno della distinzione tra figli legittimi e figli naturali. Ai sensi del novellato art.
art.580 cod.civ. "Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari."
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Note
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Come era stato efficacemente fatto notare in dottrina, per un verso la disciplina della fattispecie risultava, all'esito della riforma del 1975 di portata più ampia, per altro ristretta e limitata negli effetti (Mengoni, Successione legittima , in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p. 115). Secondo la stesura originaria
il figlio non riconoscibile, la cui filiazione risultasse tuttavia da sentenza civile o penale, ovvero dipendente da un matrimonio dichiarato nullo o risultante da non equivoca dichiarazione scritta del genitore,
aveva diritto ad un assegno vitalizio il cui ammontare era determinato in proporzione delle sostanze ereditarie e del numero e qualità degli eredi in misura mai superiore alla rendita della quota cui egli avrebbe avuto diritto se fosse stato riconosciuto o dichiarato. A seguito della riforma del 1975 il diritto all'assegno non era più subordinato alla condizione che la filiazione risulasse legalmente,
per tabulas. Per tale verso, era indubbio che la formulazione dell'art.
580 cod.civ. dopo il 1975 possedesse una portata più ampia. D'altro canto non poteva non rilevarsi come il campo di applicazione di detta norma si fosse fortemente ristretto rispetto all'originaria formulazione. Anzitutto
la categoria dei figli cui spetta l'assegno comprendeva soltanto i figli incestuosi quando vi fosse malafede da parte di entrambi i coniugi. Inoltre era sempre possibile esperire contro il genitore di buona fede (ovvero contro i suoi eredi) che non aveva riconosciuto il figlio l'azione di reclamo della paternità (o maternità) naturale. Infine occorre notare come, intervenuta l'abrogazione dell'art.
271 cod.civ. che assoggettava l'azione per la dichiarazione di paternità naturale ad un termine di prescrizione di due anni dal compimento della maggiore età del figlio, l'impugnativa era diventata imprescrittibile per espressa disposizione legislativa (art.
270 cod.civ.).
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Bibliografia
- MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000