Cass. Civ., sez. III, n. 15199/2005. Impegno a riacquistare da parte del fornitore e leasing

L'impegno contrattuale in forza del quale il fornitore della merce si impegni nei confronti della società di leasing concedente, in previsione dell'eventuale insolvenza dell'utilizzatore, a riacquistare la merce ceduta, viene a sostanziare una garanzia fideiussoria tipica.

Commento

Mentre la corte di merito aveva classificato la pattuizione in parola nell'alveo delle garanzie atipiche, la S.C., diversamente opinando, l'ha piuttosto ricondotta allo schema tipico della fidejussione, correlativamente reputando applicabile la regola di cui all'art.1957 cod.civ. (scadenza dell'obbligazione principale e decadenza dalla garanzia fidejussoria).

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