Errore che cade sul valore del bene oggetto del contratto. Rileva o meno ai fini dell'annullabilità? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 29010 del 12 novembre 2018)

L'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un'impresa costruttrice, promissaria acquirente di un compendio immobiliare costituito da un fabbricato con area circostante di pertinenza, si duole dell'esistenza di una "servitus non aedificandi" gravante sul bene dedotto nel contratto preliminare di vendita, ritenendo che la libertà del compendio costituisca una qualità essenziale del bene. I Giudici vanno tuttavia di diverso avviso: non trattavisi di un fondo libero, ma di un compendio composito: se l'esistenza della servitù era astrattamente idonea a diminuirne il valore, tuttavia non si poteva sostenere la rilevanza oggettiva, in difetto di speciali clausole, dell'intenzione della promissaria acquirente di voler demolire il fabbricato e di edificare sul terreno. Nè si poteva sostenere che questo fosse intrinsecamente desumibile dalla mera qualità di società immobiliare della promisssaria acquirente. Nessun annullamento del contratto a cagione dell'errore.

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