Codice Civile art. 1447


CAPO XIII Della rescissione del contratto (CONTRATTO CONCLUSO IN ISTATO DI PERICOLO)
1. Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
2. Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all' altra parte per l' opera prestata.

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