Il diritto tributario assoggetta a tassazione la vendita con riguardo alle due vicende giuridiche del
trasferimento del bene e
pagamento del prezzo (art. 1470 cod. civ.), fatti entrambi fiscalmente rilevanti, sia ai fini delle imposte dirette sia indirette, anche con riguardo alla diversa natura delle parti del contratto (privati o imprese).
Di regola, la nozione di vendita nel diritto tributario non si discosta dal concetto civilistico anche se, in talune fattispecie, lo stesso contratto può produrre effetti giuridici diversi, ad esempio la vendita con riserva della proprietà, inquadrata civilisticamente tra i contratti che non producono immediatamente il trasferimento del bene, sono considerate ai fini fiscali vendite ad
effetti reali (che producono il trasferimento del bene per effetto del consenso delle parti).
Indipendentemente dall’oggetto del contratto di vendita (beni mobili, partecipazioni, ecc.), per una corretta
classificazione della natura dei proventi ho esposto, per le imposte sui redditi, l’IVA e per l’imposta di registro, i principi generali distinguendo a seconda che la vendita sia posta in essere:
In apposite voci sono trattate, in considerazione della loro rilevanze, le vendite aventi ad oggetto
immobili e
aziende.