Liberazione del debitore (cessione dei beni ai creditori)



Ai sensi dell'art. 1984 cod.civ. il debitore, una volta perfezionata la cessione dei beni ai creditori, è liberato nei confronti dei medesimi soltanto quando essi ricevono, in proporzione dell'ammontare dei rispettivi crediti, la quota parte del ricavato della liquidazione e nei limiti di quanto hanno ricevuto nota1 . La norma fa espressamente salve le diverse pattuizioni tra le parti della cessione. L'accordo divergente rispetto alla regola di cui sopra avrebbe dunque la funzione o di anticipare il momento della liberazione del debitore ovvero di determinare l'estinzione integrale del debito originario, quand'anche fosse quest'ultimo di importo superiore alla quota parte ricavata dalla liquidazione. Secondo la prevalente interpretazione, in tali eventualità, la cessione dei beni assumerebbe le connotazioni di una datio in solutum, ovvero in una sorta di concordato remissorio concluso stragiudizialmente nota2.

Note

nota1

Il pagamento non comporta estinzione automatica ed integrale delle obbligazioni, ma limita il venir meno del credito in relazione a quanto i creditori abbiano ricevuto. Infatti la finalità della cessione dei beni ai creditori non è quella di alterare la misura del soddisfacimento dei creditori, bensì quella di evitare ogni rifiuto da parte del cessionario relativamente ad un adempimento parziale: cfr. Salvi, La cessione dei beni ai creditori, Milano,1947, p.380.
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nota2

Così Sotgia, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato di dir. civ.it., dir. da Vassalli, vol.IX, Torino, 1957, p.76.
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Bibliografia

  • SALVI, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1947
  • SOTGIA, La cessione dei beni ai creditori, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, IX, 1957

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