Disciplina della vendita con patto di riscatto




Gli artt. 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509 cod. civ. prevedono, per la vendita con patto di riscatto, una disciplina
peculiare. Dopo aver esaminato i caratteri specifici della figura, quali la forma del patto di riscatto, le caratteristiche della relativa dichiarazione del venditore, i termini entro i quali tale dichiarazione può essere compiuta, le condizioni di operatività della stessa con speciale riferimento ai diritti ed agli obblighi facenti capo alle parti, assumeremo in considerazione gli effetti del riscatto con riferimento ai terzi subacquirenti (artt. 1504, 1505 cod. civ.). Si tratta di un problema riconducibile a quello più generale dell'opponibilità, intesa come l'insieme delle condizioni che decidono della prevalenza del titolo contrattuale che attribuisce ad un soggetto un diritto incompatibile con quello vantato in forza di altro titolo da un terzo.

Meriterà inoltre attenzione il problema della cedibilità del patto di riscatto, intesa come possibilità di cedere la posizione contrattuale in itinere, nel tempo che precede l'eventuale esercizio del diritto di riscatto.
Dopo aver assoggettato a disamina il tema della divisibilità del riscatto, al quale il codice dedica ben quattro norme ( artt. 1506, 1507, 1508, 1509 cod. civ.) affronteremo il nodo della possibile contrarietà al divieto del patto commissorio della vendita alla quale sia stato apposto il patto di riscatto, proprio allo scopo di dar vita ad una garanzia reale atipica.

Da ultimo, passeremo in rassegna alcune figure, quali il patto di retrovendita, l'opzione, il patto di miglior offerta, che presentano alcune analogie con il patto di riscatto, allo scopo di evidenziarne elementi comuni e differenziali.

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