Forma del patto di riscatto



Il patto di riscatto (art. 1500 cod.civ. ) deve possedere gli stessi requisiti formali dell'atto cui accede: pertanto se si tratta di una compravendita immobiliare occorrerà che esso rivesta gli stessi requisiti formali, vale a dire lo scritto ad substantiam nota1.

Per la verità è difficile che si ponga, sia pure in astratto, l'eventualità di una pattuizione intesa ad attribuire all'alienante il diritto di riscatto separatamente rispetto all'atto che tale alienazione statuisce.
E' infatti vivamente discussa la stessa ammissibilità di configurare il patto di riscatto come oggetto di un accordo successivo rispetto alla vendita.

Secondo l'opinione prevalente ciò sarebbe da escludere nota2 : è stato osservato che la compravendita e la clausola in forza della quale è possibile che l'alienante ritorni nella proprietà del bene venduto in esito all'esercizio del diritto potestativo di riscatto (il quale funziona come una condizione risolutiva potestativa), costituiscono un quid non suscettibile di autonomo apprezzamento. La previsione in una convenzione intesa ad attribuire il diritto di riscatto non potrebbe non costituire la manifestazione di una volontà diversa rispetto a quella innanzi manifestata, la quale si porrebbe come modificativa del contratto di vendita "puro", privo del patto in questione, vendita che ormai avrebbe prodotto compiutamente i propri effetti nota3.

Non contraddice questa costruzione l'orientamento in base al quale sarebbe ammissibile l'espressione del patto di riscatto separatamente rispetto alla manifestazione della volontà negoziale afferente alla vendita, ogniqualvolta esso costituisca il segno di una unica volontà negoziale la cui maturazione sia intervenuta contestualmente (Cass.Civ. Sez. II 4254/80 ) nota4.

Si osserva inoltre che il separato successivo patto, quand'anche non dovesse esser ritenuto inefficace per quanto detto, potrebbe ben essere considerato diversamente in base ad un'interpretazione conservativa.

Se ne può infatti prospettare la natura di autonomo contratto preliminare unilaterale (patto di retrovendita) inteso ad impegnare l'acquirente a nuovamente ritrasferire quanto acquistato a colui che ne fece precedentemente vendita nota5 . V'è chi ha qualificato questa ipotesi anche in chiave di patto di opzione (art. 1331 cod.civ. ) nota6. La linea distintiva è costituita dall'efficacia che si annette alla dichiarazione di volontà del titolare del diritto di riacquistare il bene. Se a costui viene attribuito il diritto potestativo di determinare automaticamente la conclusione del contratto di alienazione si tratterà di opzione, qualora invece si tratti del semplice diritto a che l'altra parte esprima il proprio consenso in ordine al trasferimento del diritto, sarà il caso di parlare di mero contratto preliminare unilaterale.

Note

nota1

Romano, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, 1960, p.203.
top1

nota2

Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.339; Giacobbe, Osservazioni sulla vendita con patto di riscatto, in Giust.civ., 1958, I, p.1057.
top2

nota3

Barbero, Contestualità del riscatto convenzionale, in Temi, 1949, p.241.
top3

nota4

Conforme anche Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971, p.1034, per il quale "la contemporaneità va riferita solo alla volontà e non anche al documento".
top4

nota5

E' la tesi sostenuta da Luzzatto, La compravendita, Torino, 1961, p.426.
top5

nota6

In questo senso Capozzi, Dei singoli contratti, vol.I, Milano, 1988, p.148.
top6

Bibliografia

  • BARBERO, Contestualità del riscatto convenzionale, Temi, 1949
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • GIACOBBE, Osservazioni sulla vendita con patto di riscatto, Giust.civ., I, 1958
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • LUZZATO, La compravendita, Torino, 1961
  • ROMANO, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, Tratt. dir.civ. Grosso Santoro-Passarelli, 1960
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Forma del patto di riscatto"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti