Cedibilità della vendita con patto di riscatto



Nella vendita con patto di riscatto, una volta perfezionata l'attribuzione traslativa e corrisposto il prezzo, è possibile che, entro il periodo di tempo massimo di due anni previsto dall'art. 1501 cod.civ., il venditore eserciti il diritto di riscattare il bene già alienato nei confronti dell'acquirente o degli aventi causa da costui.

Ebbene: non è forse possibile che colui il quale ha alienato un bene con patto di riscatto ceda il contratto di vendita ad un terzo allo scopo di consentirgli il riacquisto del bene? Giova rammentare che l'art.1406 cod.civ. subordina la praticabilità della cessione nei contratti con prestazioni corrispettive alla circostanza che le medesime non siano state ancora eseguite.

La cessione che ipotizziamo non pare tuttavia impraticabile sotto il profilo dell'intervenuta parziale esecuzione del contratto (Cass. Civ. Sez. II, 6963/88; Cass. Civ. Sez. II, 2999/79). Parte della giurisprudenza è anzi giunta fino al punto di ritenere che la cessione del diritto di riscatto sia svincolata dal consenso del contraente ceduto (Cass. Civ. Sez. II, 1895/75). Con essa si vuole infatti alludere alla parziale attuazione del programma contrattuale sotto il profilo del sinallagma. Nell'ipotesi in esame, invece il contratto è concepibile come contrassegnato da un vincolo sinallagmatico idoneo a produrre effetti compiuti nell'ambito di due diverse scansioni temporali (si tratta cioè di una fattispecie caratterizzata da una vicenda cronologicamente bifasica, analoga a quella che si riscontra nella cessione di contratto preliminare).

In un primo tempo il venditore trasferisce il bene e l'acquirente ne paga il prezzo. Nella seconda (ed eventuale) fase colui che aveva venduto assume, in forza del patto di riscatto, la veste di acquirente e, inversamente, chi aveva acquistato quella del venditore. E' ben possibile che, una volta perfezionata la prima fase, abbia luogo la cessione del contratto, ancora idoneo a sortire efficacia in relazione alla seconda fase, contrassegnata da una (piena) inattuazione di entrambe le prestazioni. In conseguenza di ciò il cessionario avrà la possibilità, una volta corrisposto all'altro contraente il prezzo e le spese legalmente fatte, di diventare proprietario del bene precedentemente venduto dal cedente nota1. E' stato deciso al riguardo che, in esito all'esercizio del riscatto, non sia dovuta l'imposta di registro proporzionale (come avverrebbe in una rivendita del bene), ma soltanto l'imposta in misura fissa ((Cass. Civ., Sez. V, 24252/11).

Note

nota1

Analogamente Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.149; Pelosi, voce Vendita con patto di riscatto, in Enc.dir., p.523 i quali, in relazione agli effetti della cessione del contratto, configurano una indiretta cedibilità del diritto di riscatto che, altrimenti, in quanto diritto personale, risulterebbe incedibile. Contra Rubino, La compravendita, in Tratt.di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.1039, secondo cui la cessione del contratto non potrebbe essere utilizzata proprio in quanto risulterebbe già eseguita la prestazione del venditore. In realtà è sufficiente replicare osservando, come sopra riferito, che la vicenda può essere costruita come cronologicamente bifasica. Non sembra inoltre siano da accogliere quelle opinioni (cfr. per tutti Costanza, Sulla cessione del patto di riscatto, in Giust.civ., 1980, I, p.665) secondo cui il diritto nascente dal patto di riscatto sarebbe liberamente trasferibile a terzi in quanto configurabile in chiave di diritto reale ( sui generis ). Si è già detto infatti della natura sicuramente personale di esso, con particolare riferimento alla qualificazione del medesimo come diritto potestativo.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • COSTANZA, Sulla cessione del patto di riscatto, Giust. civ., t. I, 1980
  • PELOSI, Vendita con patto di riscatto, Enc.dir.
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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