Cass. civile, sez. Lavoro del 1978 numero 5822 (07/12/1978)


Il concetto di "zona" nel cui ambito l'agente assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti (art. 1742 cod. civ.) ha unicamente un significato territoriale geografico, riferentesi all'ambito nel quale l'affare, anche se concluso direttamente dal preponente, deve essere andato a buon fine, perché l'agente abbia diritto alla provvigione pattuita. Pertanto, ove nel contratto di agenzia sia previsto il diritto alla provvigione per le vendite effettuate in Italia, ha diritto alla provvigione l'agente quando il preponente concluda il contratto direttamente con stranieri, anche se residenti all'estero, nel territorio italiano, cioè nella zona nella quale l'agente, in base al contratto, svolge la sua opera organizzatrice e promozionale.

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