Codice Civile art. 2843


ANNOTAZIONE DI CESSIONE, DI SURROGAZIONE E DI ALTRI ATTI DISPOSITIVI DEL CREDITO
1. La trasmissione o il vincolo dell' ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all' iscrizione dell' ipoteca.
2. La trasmissione o il vincolo dell' ipoteca non ha effetto finché l' annotazione non sia stata eseguita. Dopo l' annotazione l' iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell' annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell' iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.
3. Per l' annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.

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