Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 10-bis



1. Gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell’organo di amministrazione o di direzione, i conferimenti non in contanti siano costituiti dai valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari , o dagli strumenti del mercato monetario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 19, della stessa direttiva, valutati al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della stessa direttiva durante un periodo sufficiente, come definito dalle legislazioni nazionali, precedente la data effettiva del conferimento non in contanti.
Qualora si siano verificati fatti eccezionali che abbiano inciso in misura tale sul prezzo da modificare sensibilmente il valore che le attività hanno alla data effettiva del loro conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato di tali valori mobiliari o strumenti del mercato monetario non è più liquido, si procede ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell’organo di amministrazione o di direzione. Ai fini della nuova valutazione di cui sopra, si applica l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.
2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell’organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti sia costituito da attività diverse dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1 il cui valore equo sia già stato valutato da un esperto indipendente abilitato e siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il valore equo è determinato con riferimento ad una data non anteriore di oltre sei mesi rispetto alla data effettiva del conferimento;
b) la valutazione è stata effettuata conformemente ai principi e ai criteri di valutazione generalmente riconosciuti nello Stato membro per il tipo di attività da cui è costituito il conferimento.
Qualora intervengano fatti nuovi rilevanti che possano modificare sensibilmente il valore equo delle attività alla data effettiva del conferimento, si procede ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell’organo di amministrazione o di direzione. Ai fini della nuova valutazione di cui sopra si applica l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.
In mancanza di tale nuova valutazione, uno o più azionisti che detengano una quota complessiva pari ad almeno il 5% del capitale sottoscritto della società alla data in cui è stata adottata la decisione relativa all’aumento del capitale possono chiedere una valutazione da parte di un esperto indipendente, nel qual caso si applica l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3. L’azionista o gli azionisti possono richiedere tale valutazione fino alla data effettiva del conferimento, a condizione che, alla data della richiesta, l’azionista o gli azionisti in questione detengano ancora una quota complessiva pari ad almeno il 5% del capitale sottoscritto della società, come esistente alla data in cui è stata adottata la decisione relativa all’aumento del capitale.
3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell’organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti sia costituito da attività diverse dai valori mobiliari o dagli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1 il cui valore equo sia ricavato, per ogni singolo cespite, dai conti obbligatori dell’esercizio precedente, a condizione che i conti siano stati sottoposti a revisione ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati .
Il paragrafo 2, secondo e terzo comma, si applica mutatis mutandis.
(Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2006/68/CE)

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