Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 9



1. Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti devono essere liberate al momento della costituzione della società o quando la società ottiene l'atto autorizzante l'inizio della propria attività, in misura non inferiore a 25% del valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, del valore contabile.
2. Tuttavia, le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti al momento della costituzione della società o quando la società ottiene l'atto autorizzante l'inizio della propria attività devono essere interamente liberate entro cinque anni dalla costituzione della società o da quando essa ha ottenuto l'atto autorizzante.

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