Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 16




Ogni distribuzione fatta in contrasto con l'articolo 15 deve essere restituita dagli azionisti che l'hanno ricevuta, se la società dimostra che tali azionisti erano a conoscenza dell'irregolarità delle distribuzioni fatte a loro favore o non potevano ignorarla, tenuto conto delle circostanze.

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