Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 13



Fino a ulteriore coordinamento delle legislazioni nazionali, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché almeno garanzie identiche a quelle previste dagli articoli da 2 a 12 siano richieste in caso di trasformazione di una società di diverso tipo in società per azioni.

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