Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 15



1. a) Ad eccezione dei casi di riduzione del capitale sottoscritto, nessuna distribuzione a favore degli azionisti può aver luogo se, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, l'attivo netto quale risulta dai conti annuali è o potrebbe diventare, in seguito a tale distribuzione, inferiore all'importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che la legge o lo statuto non permettono di distribuire.
b) L'importo del capitale sottoscritto indicato alla lettera a) è diminuito dell'importo del capitale sottoscritto non richiesto dalla società, quando quest'ultimo non è contabilizzato all'attivo del bilancio.
c) L'importo di una distribuzione a favore degli azionisti non può superare l'importo del risultato dell'ultimo esercizio chiuso, aumentato degli utili esercizi precedenti e dei prelievi effettuati su riserve disponibili a questo scopo e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme iscritte in riserva conformemente alla legge o allo statuto.
d) Il termine "distribuzione" quale figura alle lettere a) e c) comprende in particolare il versamento dei dividendi e quello degli interessi relativi alle azioni.
2. Quando la legislazione di uno Stato membro ammette il versamento di acconti sui dividendi, lo sottopone almeno alle seguenti condizioni:
a) esiste una situazione contabile che dimostri che i fondi disponibili per la distribuzione sono sufficienti;
b) l'importo da distribuire non può superare l'importo dei risultati realizzati dalla fine dell'ultimo esercizio per cui sono stati stabiliti i conti annuali, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati sulle riserve disponibili a tal fine è diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme da iscrivere in riserva in virtù di un obbligo legale o statutario.
3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le disposizioni degli Stati membri relative a un aumento del capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve.
4. La legislazione di uno Stato membro può prevedere delle deroghe al paragrafo 1, lettera a) nel caso di una società di investimento a capitale fisso.
Per "società di investimento a capitale fisso" ai sensi del presente paragrafo si intendono esclusivamente le società:
  • il cui unico oggetto consiste nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi o in valori immobiliari diversi o in altri valori all'unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi e
  • che fanno appello al pubblico per collocare le proprie azioni.
Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgono di questa facoltà, esse:
a) impongono a queste società di far comparire i termini "società di investimento" su tutti i documenti indicati all'articolo 4 della direttiva 68/151/CEE;
b) non autorizzano una società di questo tipo il cui attivo sia inferiore all'importo specificato nel paragrafo 1, lettera a) a procedere ad una distribuzione agli azionisti se, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, il totale dell'attivo della società quale risulta dai conti annuali e o potrebbe diventare, in seguito a tale distribuzione, inferiore a una volta e mezza l'importo totale dei debiti della società verso i creditori risultante dai conti annuali;
c) impongono ad ogni società di questo tipo che proceda ad una distribuzione mentre il suo attivo netto è inferiore all'importo specificato nel paragrafo 1, lettera a) di precisarlo in una nota nei propri conti annuali.

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