Decreto Ministeriale del 31 luglio 2014 art. 5


NATURA E MISURA DELLA GARANZIA

1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e permane per l'intera durata del finanziamento.
2. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha dato positiva approvazione.
3. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento della garanzia il Gestore accantona a coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso.

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