Decreto Ministeriale del 31 luglio 2014 art. 7


INTERVENTO DELLA GARANZIA

1. Nel caso di inadempimento del mutuatario, il soggetto finanziatore, decorsi 90 giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, informa il Gestore, per via telematica, comunicando l'ammontare dell'esposizione in linea capitale.
2. Entro il termine di 12 mesi dalla comunicazione di cui al precedente comma, il soggetto finanziatore invia al mutuatario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione complessiva, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.
3. L'intimazione di pagamento è inviata, per conoscenza al Gestore, per via telematica.
4. Entro 6 mesi dalla data di ricevimento della lettera di intimazione da parte del mutuatario senza che lo stesso abbia provveduto al pagamento, il soggetto finanziatore può chiedere al Gestore, mediante posta elettronica certificata, l'intervento della garanzia del Fondo, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero del credito di propria spettanza e degli accessori nel rispetto dei limiti di legge.
5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che il soggetto finanziatore abbia richiesto al Gestore l'attivazione della garanzia, ovvero non abbia comunicato la ripresa del pagamento delle rate del mutuo, la medesima garanzia decade.
6. Qualora il mutuatario riprenda il pagamento delle rate, resta salva la facoltà del soggetto finanziatore, nell'ipotesi di un nuovo inadempimento, di richiedere nuovamente l'intervento della garanzia.
7. Alla richiesta di attivazione della garanzia, deve essere allegata la seguente documentazione, da inviare al Gestore:
a) una dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
1) l'avvenuta erogazione del mutuo al mutuatario;
2) la data di erogazione del mutuo a favore del mutuatario;
3) l'ultima rata rimasta insoluta e l'indicazione del capitale residuo;
4) l'inadempienza del mutuatario accertata con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;
b) copia della ricevuta di ritorno della raccomandata di intimazione di cui al comma 2, ovvero della ricevuta di altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) copia del contratto del mutuo;
d) copia del piano di ammortamento consegnato al mutuatario con le relative scadenze, ripartito per sorte capitale ed interessi.
8. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti finanziatori.
9. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 7, il termine di cui al comma 8 è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade qualora la documentazione non pervenga al Gestore entro il termine di 180 giorni dalla data della richiesta.
10. Nel caso in cui successivamente all'intervento del Fondo il mutuatario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo al soggetto finanziatore, quest'ultimo deve provvedere a riversare al Fondo, entro e non oltre 45 giorni, le somme riscosse nella misura eccedente la quota non garantita dal Fondo.

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