Decreto Ministeriale del 31 luglio 2014 art. 12


RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO

1. Le risorse finanziarie del Fondo, come determinate dall'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, affluiscono nell'apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente decreto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui all'art. 2, comma 4.
2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 31 luglio 2014 art. 12"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti