Decreto Ministeriale del 31 luglio 2014 art. 15


DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'operatività del Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 agosto 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente attribuzione delle relative attività e passività al Fondo.
2. Per le operazioni già ammesse alla garanzia del Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 agosto 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuano ad applicarsi le norme previste dal decreto del Ministro della gioventù di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 256 del 17 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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