Decreto Ministeriale del 31 luglio 2014 art. 6


AMMISSIONE ALLA GARANZIA

1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:
a) il soggetto finanziatore raccoglie e, verificatane la completezza e la regolarità formale, trasmette al Gestore il modulo di domanda contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata dal richiedente il mutuo ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti e delle eventuali priorità previsti dal presente decreto, sulla base del modello che sarà disponibile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze e del Gestore;
b) il Gestore, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta stessa, verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 20 giorni al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, il Gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento del tesoro entro i successivi 5 giorni;
c) il soggetto finanziatore, una volta acquisita la conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, comunica al Gestore, entro 90 giorni, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione dello stesso. La mancata comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo, ovvero la comunicazione della mancata erogazione entro i termini previsti, comporta la decadenza della ammissione alla garanzia del Fondo;
d) nel caso di mancato perfezionamento ovvero di mancata erogazione di un mutuo ammesso alla garanzia del Fondo, il soggetto finanziatore è tenuto a fornirne adeguata informazione al Gestore e al richiedente il mutuo stesso.
2. Resta, in ogni caso, facoltà dei soggetti finanziatori l'erogazione del mutuo.
3. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalità dalla data di erogazione del mutuo.
4. I soggetti finanziatori comunicano, a pena di decadenza della garanzia, entro il termine di 40 giorni, al Gestore l'avvenuta estinzione anticipata del mutuo, anche a seguito di portabilità del mutuo tramite surroga ai sensi dell'art. 120-quater del testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o in caso di accollo.

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