Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015 art. 4


TITOLO II Confidi (DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALLA BANCA D'ITALIA)

1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo.
2. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107, t.u.b. vigente alla data del 4 settembre 2010, e che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, anche ove non raggiungano la soglia prevista dal comma 1.
3. La revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali indicati dai commi 1 e 2, secondo quanto disciplinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., comma 3, del t.u.b., comporta l'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b. del t.u.b.. Quanto previsto dal presente comma si applica anche ai confidi autorizzati ai sensi del comma 2, qualora non abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1 nel termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti