Decreto Ministeriale del 2 aprile 2015 art. 7


TITOLO IV Società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ CESSIONARIE)

1. Le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, se appartenenti a un gruppo bancario come definito dall'articolo 60, t.u.b., non si iscrivono nell'albo. Per le società non appartenenti al gruppo bancario, l'iscrizione è disposta dalla Banca d'Italia su istanza dell'interessato, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a), b) ed e), t.u.b., e della conformità dell'oggetto sociale a quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
2. Alle società tenute all'iscrizione ai sensi del comma precedente si applicano i seguenti articoli del Titolo V, t.u.b: 108; 109, limitatamente ai casi in cui la società cessionaria sia una società controllata facente parte di un gruppo finanziario; 110, limitatamente al rinvio agli articoli 25, 26, 52, 78 e 82; 113-bis; 113-ter, comma 6. Si applicano altresì le corrispondenti disposizioni sanzionatorie contenute nel Titolo VIII, t.u.b.

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