Decreto Legislativo del 2022 numero 149 art. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 20
1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.».