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MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Al Capo I, Sezione I, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38: 1) al primo comma, secondo periodo, le parole «o dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore»; 2) al secondo comma, primo periodo, le parole «previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni,» e, al secondo periodo, le parole «previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «per l'irrogazione delle sanzioni»; 3) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso; 4) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.»; b) l'articolo 38-bis è abrogato; c) dopo l'articolo 38-bis è inserito il seguente: «Art. 38-ter. - Nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e l'esercizio della responsabilità genitoriale non possono assumere l'incarico di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d'ufficio o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. Il divieto previsto dal primo comma si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma.»; d) l'articolo 41 è abrogato; e) all'articolo 45, le parole «, secondo comma» sono soppresse; f) all'articolo 47, dopo le parole «un registro delle curatele» sono inserite le seguenti: «dei minori,»; g) l'articolo 49 è sostituito dal seguente: «Art. 49. - Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronuncia l'inabilitazione o del provvedimento che dispone la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile; b) il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio del minore o della persona emancipata o inabilitata; c) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato al minore, all'emancipato, o all'inabilitato; d) la data del provvedimento che revoca la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile o l'emancipazione, o della sentenza che revoca l'inabilitazione.»; h) all'articolo 51, il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore.». 2. Al Capo I, Sezione III, articolo 71-quater, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è abrogato; b) al comma 3, le parole «, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»; c) il quarto, quinto e sesto comma sono abrogati.