Decreto Legislativo del 2022 numero 149 art. 27


SEZIONE VI Modifiche relative al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie - MODIFICHE ALLA LEGGE 1° DICEMBRE 1970, N. 898

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, primo comma, numero 2, il periodo «In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.» è sostituito dai seguenti: «In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.»;
b) l'articolo 4 è abrogato;
c) all'articolo 5, il nono comma è abrogato;
d) l'articolo 8 è abrogato;
e) all'articolo 9, il primo comma è abrogato;
f) all'articolo 10, il primo comma è abrogato.

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