Decreto Legislativo del 2022 numero 149 art. 23


MODIFICHE ALLA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108

1. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale» sono inserite le seguenti: «o con atto notarile»;
b) al comma 4, dopo le parole «Il decreto» sono inserite le seguenti: «o l'atto»;
c) al comma 6-bis, le parole «del provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto o dell'atto».

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